(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 17 aprile 2013) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 31 maggio 2012, n. 11 (Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena liberta' intellettuale, psicologica e morale dell'individuo) ai sensi della quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali promuove la realizzazione di progetti di sostegno del cittadino contro ogni forma di manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, prevenendo e contrastando l'induzione alla dipendenza tramite comportamenti e tecniche tali da alterare l'autodeterminazione dell'individuo e promuove politiche volte a sostenere ed assistere, sotto il profilo educativo, psicologico e legale, le vittime della dipendenza psicologica che rientrano nei casi previsti dalla presente legge; Visti, in particolare, i seguenti articoli della succitata legge regionale n. 11/2012: Art. 2, il quale prevede che i progetti volti ad attuare le finalita' della legge in questione possono essere presentati da associazioni di volontariato e di utilita' sociale, senza fini di lucro, operanti sul territorio regionale almeno da tre anni, che abbiano maturato competenze ed esperienze specifiche in merito alla prevenzione e al contrasto di forme di induzione alla dipendenza indotta da manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, nonche' da comportamenti e tecniche volte ad alterare l'autodeterminazione dell'individuo attuate da singoli, da organizzazioni indipendenti e da gruppi anche apparentemente religiosi e che prevede, inoltre, che i progetti in parola possono anche prevedere l'attivazione di appositi centri di sostegno e di aiuto nei confronti degli utenti presso sportelli a cio' preposti; Art. 3, il quale prevede che gli sportelli, istituiti ai sensi del succitato art. 2, garantiscono la presenza di personale con adeguate qualifiche ed esperienze professionali per lo svolgimento delle seguenti attivita': a) colloqui con la vittima e/o con i suoi familiari per l'identificazione delle tecniche e dei comportamenti manipolatori; b) indicazione alla vittima e ai suoi familiari di percorsi di aiuto e sostegno nonche' soluzioni di uscita da ogni forma di manipolazione e controllo; c) organizzazione di un'attivita' di informazione sul territorio volta a prevenire il fenomeno d'induzione alla dipendenza indotta da manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona; Art. 4, il quale prevede che, nei casi di necessita', determinati da indisponibilita' economica o particolare incapacita' a reagire del soggetto vittima di abusi, lo stesso o i suoi familiari, qualora titolati a sensi di legge, possono richiedere il sostegno della Regione per i costi della terapia psicologica e dell'assistenza legale necessarie alle vittime degli abusi per uscire dalla situazione di dipendenza e che tale richiesta e' accettata qualora: a) vi sia il parere favorevole vincolante di uno degli sportelli di cui al succitato art. 3; b) il reddito familiare complessivo della vittima di abusi sia inferiore a 30.000 euro lordi moltiplicati per ciascuno dei componenti del nucleo, owero la vittima sia minorenne; Art. 5, il quale prevede che, con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti: a) i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alle qualifiche e ai requisiti minimi di esperienza del personale e delle associazioni; b) i criteri e le modalita' di concessione dei contributi per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4. Visti: l'art. 18, comma 3 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; l'art. 30, comma 1, lettera c), del regolamento interno del Consiglio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato il 6 ottobre 2005 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione - 1° Supplemento straordinario n. 23 del 4 novembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il quale attribuisce alla Terza Commissione consiliare la competenza in materia di tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, immigrazione, corregionali all'estero, previdenza complementare e integrativa; Preso atto che, ai sensi dell'art. 5, della legge regionale n. 11/2012 sopra citata, per l'approvazione del suddetto regolamento e' necessario acquisire preliminarmente il parere della Terza Commissione consiliare la quale e' competente sulla materia oggetto del presente regolamento; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 371 del 14 marzo 2013 con la quale e' stato approvato in via preliminare il testo del Regolamento recante criteri e modalita' per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto dell'induzione alla dipendenza dell'individuo in attuazione dell'art. 5, della legge regionale 31 maggio 2012, n. n (Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena liberta' individuale, psicologica e morale dell'individuo); Visto il parere favorevole, rilasciato dalla Terza Commissione consiliare nella seduta del 18 marzo 2013, sul testo del Regolamento in questione, approvato in via preliminare con la deliberazione della Giunta regionale n. 371/2013 sopra citata; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 28 marzo 2013, con la quale e' stato approvato in via definitiva il "Regolamento recante criteri e modalita' per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto dell'induzione alla dipendenza dell'individuo in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 11 (Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena liberta' individuale, psicologica e morale dell'individuo)"; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento recante criteri e modalita' per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto dell'induzione alla dipendenza dell'individuo in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 11 (Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena liberta' individuale, psicologica e morale dell'individuo)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO