(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 17 aprile 2013) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 31  maggio  2012,  n.  11  (Norme  per  il
sostegno dei diritti della persona e la piena liberta' intellettuale,
psicologica e morale dell'individuo) ai sensi della quale la  Regione
Autonoma Friuli  Venezia  Giulia,  per  il  tramite  della  Direzione
centrale salute,  integrazione  sociosanitaria  e  politiche  sociali
promuove la realizzazione  di  progetti  di  sostegno  del  cittadino
contro  ogni  forma  di  manipolazione  e  controllo  nella  vita  di
relazione della persona, prevenendo e contrastando  l'induzione  alla
dipendenza  tramite  comportamenti  e  tecniche  tali   da   alterare
l'autodeterminazione dell'individuo  e  promuove  politiche  volte  a
sostenere ed assistere, sotto il  profilo  educativo,  psicologico  e
legale, le vittime della dipendenza  psicologica  che  rientrano  nei
casi previsti dalla presente legge; 
  Visti, in particolare, i seguenti articoli  della  succitata  legge
regionale n. 11/2012: 
    Art. 2, il quale prevede che  i  progetti  volti  ad  attuare  le
finalita' della legge  in  questione  possono  essere  presentati  da
associazioni di volontariato e di utilita'  sociale,  senza  fini  di
lucro, operanti sul territorio regionale  almeno  da  tre  anni,  che
abbiano maturato competenze ed esperienze specifiche in  merito  alla
prevenzione e al contrasto di  forme  di  induzione  alla  dipendenza
indotta da manipolazione e controllo nella vita  di  relazione  della
persona, nonche'  da  comportamenti  e  tecniche  volte  ad  alterare
l'autodeterminazione   dell'individuo   attuate   da   singoli,    da
organizzazioni  indipendenti  e  da   gruppi   anche   apparentemente
religiosi e che prevede, inoltre, che i progetti  in  parola  possono
anche prevedere l'attivazione di appositi centri  di  sostegno  e  di
aiuto nei confronti degli utenti presso sportelli a cio' preposti; 
    Art. 3, il quale prevede che gli sportelli,  istituiti  ai  sensi
del succitato art. 2,  garantiscono  la  presenza  di  personale  con
adeguate qualifiche ed esperienze professionali  per  lo  svolgimento
delle seguenti attivita': 
      a) colloqui con  la  vittima  e/o  con  i  suoi  familiari  per
l'identificazione delle tecniche e dei comportamenti manipolatori; 
      b) indicazione alla vittima e ai suoi familiari di percorsi  di
aiuto e sostegno  nonche'  soluzioni  di  uscita  da  ogni  forma  di
manipolazione e controllo; 
      c)  organizzazione  di   un'attivita'   di   informazione   sul
territorio volta a prevenire il fenomeno d'induzione alla  dipendenza
indotta da manipolazione e controllo nella vita  di  relazione  della
persona; 
    Art. 4, il quale prevede che, nei casi di necessita', determinati
da indisponibilita' economica o particolare incapacita' a reagire del
soggetto vittima di abusi, lo stesso  o  i  suoi  familiari,  qualora
titolati a sensi di  legge,  possono  richiedere  il  sostegno  della
Regione per i  costi  della  terapia  psicologica  e  dell'assistenza
legale  necessarie  alle  vittime  degli  abusi  per   uscire   dalla
situazione di dipendenza e che tale richiesta e' accettata qualora: 
      a)  vi  sia  il  parere  favorevole  vincolante  di  uno  degli
sportelli di cui al succitato art. 3; 
      b) il reddito familiare complessivo della vittima di abusi  sia
inferiore  a  30.000  euro  lordi  moltiplicati  per   ciascuno   dei
componenti del nucleo, owero la vittima sia minorenne; 
    Art. 5, il quale  prevede  che,  con  regolamento  regionale,  da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  in  questione,  previo  parere  della  Commissione  consiliare
competente, sono definiti: 
      a) i criteri per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  agli
articoli 2 e  3,  con  particolare  riguardo  alle  qualifiche  e  ai
requisiti minimi di esperienza del personale e delle associazioni; 
      b) i criteri e le modalita' di concessione dei  contributi  per
gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4. 
  Visti: 
    l'art. 18, comma 3 dello Statuto speciale della Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31  gennaio
1963, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 
    l'art. 30, comma 1,  lettera  c),  del  regolamento  interno  del
Consiglio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato  il
6 ottobre 2005 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione  -
1° Supplemento  straordinario  n.  23  del  4  novembre  2005  e  sue
successive modifiche e integrazioni, il quale attribuisce alla  Terza
Commissione consiliare la  competenza  in  materia  di  tutela  della
salute, servizi sociali,  alimentazione,  immigrazione,  corregionali
all'estero, previdenza complementare e integrativa; 
  Preso atto che, ai sensi dell'art.  5,  della  legge  regionale  n.
11/2012 sopra citata, per l'approvazione del suddetto regolamento  e'
necessario  acquisire   preliminarmente   il   parere   della   Terza
Commissione consiliare la quale e' competente sulla  materia  oggetto
del presente regolamento; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 371 del  14  marzo
2013 con la quale e' stato approvato in via preliminare il testo  del
Regolamento recante criteri  e  modalita'  per  la  realizzazione  di
interventi di prevenzione e contrasto dell'induzione alla  dipendenza
dell'individuo in attuazione dell'art. 5, della  legge  regionale  31
maggio 2012, n. n (Norme per il sostegno dei diritti della persona  e
la piena liberta' individuale, psicologica e morale dell'individuo); 
  Visto il parere  favorevole,  rilasciato  dalla  Terza  Commissione
consiliare nella seduta del 18 marzo 2013, sul testo del  Regolamento
in questione, approvato in via preliminare con la deliberazione della
Giunta regionale n. 371/2013 sopra citata; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 516 del  28  marzo
2013,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  definitiva   il
"Regolamento recante criteri e  modalita'  per  la  realizzazione  di
interventi di prevenzione e contrasto dell'induzione alla  dipendenza
dell'individuo in attuazione dell'art. 5  della  legge  regionale  31
maggio 2012, n. 11 (Norme per il sostegno dei diritti della persona e
la piena liberta' individuale, psicologica e morale dell'individuo)"; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento recante criteri e  modalita'  per  la
realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto dell'induzione
alla dipendenza dell'individuo in attuazione dell'art. 5 della  legge
regionale 31 maggio 2012, n. 11 (Norme per il  sostegno  dei  diritti
della persona e la piena liberta' individuale, psicologica  e  morale
dell'individuo)", nel testo  allegato  al  presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO